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ALTICCI AL GALOPPO: LA LEGGE DICE NO ALLA GUIDA DI UN CAVALLO IN STATO DI EBBREZZA

ALTICCI AL GALOPPO: LA LEGGE DICE NO ALLA GUIDA DI UN CAVALLO IN STATO DI EBBREZZA

Dopo aver bevuto il proprio bicchiere di whisky e fumato un sigaro all’interno del saloon, Nessuno, il personaggio western di Sergio Leone, decide di sellare il proprio destriero e cavalcare con animo intrepido verso l’orizzonte, noncurante dei possibili ostacoli in vista.

Eppure, se il celeberrimo Clint Eastwood avesse galoppato sotto l’influenza dell’alcool nell’odierno Far West dettato dal Codice della Strada, probabilmente a destinazione non ci sarebbe arrivato; sarebbe stato prima fermato, sottoposto all’alcooltest e soggetto, a seconda della percentuale di alcool rinvenuta nel sangue, ai sensi dell’art. 186 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ad una sanzione amministrativa o penale.

Questo è quanto sarebbe successo ad Ivrea, in provincia di Torino, dove alcuni passanti, vedendo un “cowboy” in evidente stato di alterazione psico-fisica da assunzione di alcolici procedere con andamento a zig-zag in sella al proprio cavallo, avrebbero deciso di allertare le competenti autorità.

Una volta assoggettato ad alcooltest, l’uomo sarebbe stato denunciato dalle forze dell’ordine per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente di guida.

Nel caso in questione, la denuncia avrebbe trovato fondamento nella ratio ispiratrice della contravvenzione prevista dall’art. 186 del Codice della Strada, che tutela l’incolumità degli utenti della circolazione stradale da potenziali pericoli indipendentemente dai mezzi condotti, siano essi a motore, a trazione muscolare o a “zoccoli”.

Il novero dei mezzi di trasporto a cui la norma fa riferimento con il termine “guida”, difatti, è reso estremamente ampio dall’art. 47 del medesimo decreto, il quale, nell’elencare i mezzi presi in considerazione ai fini dell’applicabilità delle disposizioni successive, enuncia fra gli altri alla lettera n) anche i veicoli con caratteristiche atipiche, fra i quali risulterebbe così compreso anche il cavallo.

Tale lettura estensiva della fattispecie sarebbe avvalorata altresì dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in un caso analogo relativo alla conduzione di una bicicletta sotto l’influenza dell’alcool, non avrebbe mancato di chiarire che, proprio al fine di soddisfare lo scopo precipuo dell’art. 186, “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di un veicolo anche non a motore, rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale” (Cass. Sent. 2 febbraio 2015, n. 4893).

Quanto invece alla misura accessoria della sospensione della patente di guida richiesta dalla polizia Municipale di Ivrea, non si conoscono gli esiti dell’istanza, ma il fatto che questa possa essere stata confermata dalla Prefettura di Torino appare poco implausibile, atteso che orientamenti consolidati della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione hanno più volte escluso la misura accessoria in esame in caso di guida di veicoli per i quali non sia necessaria una specifica abilitazione.

Tirando le somme, dunque, alla luce delle recenti interpretazioni della terminologia codicistica da parte della Corte di Cassazione e dell’inasprimento delle sanzioni previste in materia,  vale ancora di più la raccomandazione di non eccedere nel consumo di bevande alcoliche e soprattutto di non porsi alla guida in stato psico-fisico alterato, per il bene proprio e di chi ci sta attorno e per evitare sanzioni pecuniarie a dir poco salate. È certo che il nostro Nessuno/Clint Eastwood se avesse vissuto nell’epoca attuale, dopo svariati bicchieri del suo whisky preferito, “per qualche dollaro in più” avrebbe più saggiamente deciso di prendere un taxi.

Avv. Alessio Stacchiotti – Avv. Paola Mazzocchi – Dott.ssa Alessia Lucesoli