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Contingenti tariffari doganali: la revisione dell'accertamento è ammessa entro il termine annuale

Contingenti tariffari doganali: la revisione dell’accertamento è ammessa entro il termine annuale

Massima

L’istanza di revisione dell’accertamento doganale finalizzata all’assegnazione di una quota di contingente tariffario può essere presentata anche oltre il trimestre di riferimento, a condizione che il contingente non fosse esaurito né al momento della dichiarazione doganale originaria né al momento della richiesta di rettifica. La mera decorrenza del trimestre non preclude la revisione, quando i saldi del contingente non utilizzati vengono automaticamente trasferiti ai trimestri successivi.

Il caso

La vicenda trae origine da operazioni di importazione di fili di ferro zincati (voce doganale 72172030) di origine albanese, effettuate nel 2024 per il tramite dello spedizioniere doganale.

Al momento della presentazione delle dichiarazioni doganali, lo spedizioniere commetteva un errore formale: indicava al riquadro 36 il codice preferenza 100 invece che 120 e ometteva di riportare al riquadro 39 il numero di contingente tariffario 098655, pur essendo quest’ultimo ampiamente capiente alla data di ciascuna dichiarazione.

Il Regolamento UE n. 159/2019 istituisce misure di salvaguardia definitive per determinati prodotti di acciaio, prevedendo contingenti tariffari trimestrali che consentono l’importazione di determinati quantitativi di prodotti senza l’applicazione del dazio supplementare del 25%, dovuto sulle eccedenze. I saldi non utilizzati vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo, ad eccezione dell’ultimo trimestre dell’anno di applicazione.

In data 30 novembre 2024, lo spedizioniere presentava istanze di revisione dell’accertamento ai sensi dell’art. 173 Reg. UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), documentando che il contingente non era esaurito al momento delle importazioni e allegando le schermate del sistema AIDA attestanti la capienza delle quote.

La posizione dell’Agenzia delle Dogane

L’Ufficio delle Dogane di Ancona rigettava le istanze di revisione, sostenendo che la richiesta di assegnazione della quota di contingente tariffario potesse essere presentata esclusivamente nel trimestre di riferimento e fino allo spirare dei successivi 20 giorni lavorativi dalla fine dello stesso.

Secondo l’Agenzia, il peculiare meccanismo di operatività dei contingenti trimestrali comporterebbe che, alla fine di ogni trimestre, il contingente risulti automaticamente esaurito se non richiesto e assegnato. Di conseguenza, venivano notificati 17 avvisi di pagamento per un ammontare complessivo di circa 111.500,00 euro, a titolo di dazio supplementare del 25%, IVA afferente e interessi.

Le difese dei ricorrenti

I ricorrenti, difesi dagli Avvocati Alessio Stacchiotti ed Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti dello Studio Legale Associato Mazzocchi, Stacchiotti & Caucci, impugnavano gli avvisi di pagamento articolando il proprio ricorso su due motivi principali.

In primo luogo, veniva contestata l’illegittima applicazione del dazio supplementare del 25%, in considerazione del fatto che l’art. 1, par. 6, del Reg. UE n. 159/2019 prevede tassativamente l’applicazione del dazio supplementare solo “se il contingente tariffario pertinente è esaurito”. Nel caso di specie, il contingente non era mai stato esaurito né dichiarato critico, come documentato dalle schermate del sistema AIDA allegate alle istanze di revisione.

In secondo luogo, si censurava l’illegittimità del diniego opposto all’istanza di revisione, dato che l’art. 173 del Codice Doganale dell’Unione, nel consentire la revisione della dichiarazione doganale, prevede che essa possa essere richiesta entro un termine triennale, senza invece che alcuna norma preveda una decadenza legata al decorso del trimestre di riferimento del contingente.

Nella memoria illustrativa, i ricorrenti evidenziavano inoltre che il principio di emendabilità della dichiarazione tributaria, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e codificato per le imposte sui redditi, trova piena applicazione anche in ambito doganale, stante il pieno parallelismo tra il termine triennale per la revisione ad istanza di parte e quello per l’accertamento d’ufficio.

La decisione della Corte

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo non condivisibile l’interpretazione dell’Agenzia delle Dogane.

Il Collegio ha anzitutto chiarito il quadro normativo: l’art. 1, commi 3 e 4 del Reg. UE n. 159/2019 prevede che i prelievi relativi a ciascun contingente trimestrale siano interrotti il ventesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo, ma stabilisce altresì che i saldi non utilizzati vengano automaticamente trasferiti al trimestre successivo (con eccezione per l’ultimo trimestre dell’anno).

Secondo la Corte, lo stesso tenore letterale della disposizione non consente di affermare che l’avvenuta decorrenza del trimestre in cui è stata presentata la bolletta doganale preclude una successiva richiesta di revisione. Al contrario, il meccanismo di trasferimento automatico dei saldi comporta che, ove il contingente non sia esaurito, possa essere richiesta una rettifica della dichiarazione, con applicazione del contingente, proprio a valere sulla capienza in tal modo trasferita.

La rettifica, precisa la sentenza, ha certamente valore retroattivo e si riferisce al trimestre in cui è avvenuta la dichiarazione doganale originaria. Essa, infatti, non può essere impedita dalla mera decorrenza del trimestre quando, come nel caso di specie, i contingenti tariffari non siano andati esauriti né al momento della dichiarazione doganale, né al momento delle richieste di rettifica.

Tale conclusione è infine ritenuta coerente con la ratio della normativa europea, individuata nell’intenzione di consentire l’ingresso nell’Unione Europea di una determinata quantità di merce senza applicazione del dazio supplementare, tenendo come riferimento ogni trimestre, con il limite della decorrenza annuale.

Anche sul piano probatorio, la Corte ha evidenziato che l’Agenzia delle Dogane non ha offerto elementi utili a porre in dubbio la circostanza, documentata dai ricorrenti, della capienza del contingente nei trimestri di riferimento ed in quelli successivi.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento si segnala per l’importante e, per quanto consta, inedito, principio affermato in tema di contingenti tariffari doganali, secondo il quale il termine per richiedere l’assegnazione di una quota di contingente mediante istanza di revisione dell’accertamento non è quello trimestrale previsto per la gestione operativa del contingente stesso, bensì quello triennale stabilito dall’art. 173 del Codice Doganale dell’Unione per la revisione delle dichiarazioni doganali.

La pronuncia valorizza correttamente la distinzione tra il profilo gestionale del contingente (con la relativa tempistica trimestrale) e il profilo dell’accertamento doganale, che resta soggetto alle ordinarie regole in tema di revisione. Il contribuente che abbia commesso un errore formale nella compilazione della dichiarazione doganale non può infatti vedersi precluso il diritto alla rettifica per il solo fatto che sia decorso il trimestre di riferimento, se il contingente risultava capiente sia al momento dell’importazione sia al momento della richiesta di correzione, e pertanto i quantitativi importati rientrino nei limiti che non si intende penalizzare.

La decisione si inserisce peraltro nel solco della più ampia giurisprudenza in tema di emendabilità delle dichiarazioni tributarie, confermando come tale principio generale trovi applicazione anche in relazione ai tributi doganali unionali.

Avv. Alessio Stacchiotti