info@msclex.it
071 969 7023 - 071 969 6969

Eredità digitale

Eredità digitale: un patrimonio invisibile da pianificare

Con la trasformazione digitale della nostra vita quotidiana, anche il concetto di eredità ha subito un’evoluzione profonda. Oggi non ereditiamo soltanto immobili, conti correnti e beni materiali, ma anche un patrimonio immateriale che esiste online: l’eredità digitale. Questa nuova categoria comprende una vasta gamma di contenuti, spesso frammentati su più piattaforme e accessibili solo tramite credenziali personali.

Appartengono all’eredità digitale, ad esempio, le criptovalute e i token non fungibili (NFT), che possono avere un valore economico elevato. Ma anche le fotografie, i video e i contenuti multimediali caricati in cloud o sui social network, i profili personali su Facebook, Instagram, LinkedIn, gli account su piattaforme di e-commerce come Amazon, i servizi in abbonamento come Spotify o Netflix, i documenti conservati su Google Drive o iCloud, e persino i software o gli algoritmi creati da professionisti e imprenditori digitali. Questi beni, pur non avendo una fisicità tangibile, rappresentano spesso un valore significativo, non solo economico ma anche affettivo.

Tuttavia, non tutti i contenuti digitali sono trasmissibili, come i beni piratati o contenuti ottenuti illegalmente e le firme digitali e le identità digitali (SPID), poiché beni di natura personale e, quindi, non trasferibili estinguendosi con la morte del titolare. Anche gli abbonamenti a piattaforme digitali, pur potendo essere disdetti o modificati, non conferiscono in sé un diritto trasmissibile, bensì un semplice utilizzo soggettivo e temporaneo, che si estingue con la morte dell’intestatario. Ciò non toglie, però, che in mancanza di disdetta, gli oneri continuino a gravare sugli eredi, i quali restano tenuti al pagamento delle somme maturate.

Un nodo particolarmente delicato è rappresentato dalle password, che non sono beni in senso stretto, ma costituiscono le chiavi d’accesso all’intero patrimonio digitale. Se il de cuius non dovesse renderle accessibili, gli eredi si troverebbero di fronte ad un ostacolo concreto nel recuperare foto, documenti, risorse economiche e contenuti affettivi. In alcuni casi è possibile procedere con il recupero delle credenziali attraverso la posta elettronica collegata agli account, ma resta il fatto che affidare a qualcuno una password non equivale a trasferire la proprietà dei beni digitali a cui essa dà accesso.

Il panorama normativo italiano, al momento, è piuttosto carente, non esistendo una disciplina espressa che regoli la trasmissibilità del patrimonio digitale a causa di morte. La sorte dei beni digitali dipende quindi dalle condizioni contrattuali imposte dai provider dei servizi, che spesso si oppongono all’accesso da parte degli eredi, richiamando la tutela della riservatezza del defunto e dei soggetti con cui egli ha interagito (si pensi alle conversazioni in chat o alla messaggistica privata).

Alcune piattaforme hanno introdotto soluzioni specifiche, come la possibilità di trasformare l’account in uno spazio commemorativo o di nominare un contatto erede. Tuttavia, si tratta di strumenti discrezionali e non uniformi, privi di un vero fondamento giuridico sistematico. Inoltre, il contatto erede designato su una piattaforma non può in alcun modo essere assimilato all’erede universale legittimo o testamentario: in caso di conflitto tra questi due soggetti, il diritto successorio prevale.

L’unica norma attualmente rilevante è contenuta nel Codice Privacy, all’art. 2-terdecies del D.lgs. 101/2018, secondo cui i diritti riferiti ai dati personali del defunto possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce in qualità di mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Tuttavia, il legislatore ha previsto anche la possibilità, per il titolare dei dati, di vietare l’accesso post mortem mediante dichiarazione scritta. Ad ogni modo, in caso di rifiuto da parte dei provider, resta possibile agire in via giudiziale attraverso un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con l’obiettivo di tutelare l’interesse familiare all’accesso al patrimonio digitale.

In assenza di una disciplina organica, la vera tutela si gioca sul piano della pianificazione. Il testamento, tradizionale o innovativo, può offrire soluzioni concrete. Tuttavia, anche il testamento cartaceo presenta limiti evidenti: inserire al suo interno credenziali segrete significa correre il rischio che esse vengano scoperte prima del tempo o, al contrario, che con la pubblicazione del testamento si perda la riservatezza necessaria.

Una prospettiva più moderna è rappresentata dal cosiddetto testamento “intelligente” o digitale, basato su tecnologie blockchain e smart contract. In questo scenario, il testatore può predisporre una procedura automatica, che si attiva alla sua morte e consente il trasferimento delle credenziali e dei beni digitali agli eredi designati. L’esecuzione di queste volontà non richiede l’intervento di soggetti terzi, come notai o curatori, riducendo tempi e costi. In Italia, tuttavia, manca ancora un riconoscimento giuridico espresso per questa tipologia di documento, anche se la blockchain può comunque attestare l’esistenza e l’autenticità di un testamento in una data certa.

Oltre alla predisposizione di un testamento o alla nomina di un contatto erede (su specifiche piattaforme), è possibile individuare soluzioni più flessibili, ma altrettanto efficaci. Una di queste è il mandato post mortem, mediante il quale si incarica una persona di fiducia di gestire le credenziali ed i contenuti digitali, con istruzioni precise su cosa fare. Oppure è possibile nominare un esecutore testamentario, affidando sempre ad una persona di fiducia l’esecuzione delle disposizioni testamentarie. Il fatto che l’incarico di esecutore testamentario possa essere accettato o rinunziato comporta un chiaro rischio: se non accetta o rinuncia, le disposizioni testamentarie potrebbero non essere eseguite e restare inattuate.

Altro strumento utile per la gestione del patrimonio digitale è il legato di “password”, ossia una disposizione testamentaria “atipica” (cioé non regolamentata da una norma apposita), che consiste in un lascito avente ad oggetto la chiave di accesso, intesa non come bene, ma quale strumento per accedere negli spazi digitali ove è collocato il patrimonio digitale del de cuius.

Utile anche documentare in vita il valore economico e simbolico del proprio patrimonio digitale, conservando ordinatamente le credenziali in un luogo sicuro, magari indicandolo in un testamento o in un atto notarile. La consapevolezza dell’importanza di questi beni è il primo passo verso una gestione consapevole e responsabile.

Fino a quando non verrà introdotta una normativa chiara e completa, spetta a ciascuno di noi il compito di proteggere il proprio patrimonio digitale e di evitare che, insieme alla morte, si perdano per sempre ricordi, risorse, contenuti o potenzialità economiche che avrebbero potuto costituire un’eredità significativa per i propri cari.

Avv. Alessio Stacchiotti – Avv. Francesca Baleani