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Il tutore volontario del minore

Il tutore volontario del minore

La parola Tutore deriva dal latino TUEOR, che significa “proteggere garantire prendersi cura” e quindi il compito di chi assume tale funzione è quello di proteggere e garantire quei soggetti incapaci che non sono in grado di far valere ed esercitare da soli i propri diritti e soddisfare i propri interessi.

Le norme di riferimento generale sono quelle relative alla Tutela dei Minori (artt. 343 e ss. c.c.) che, in quanto compatibili, si applicano anche alla tutela degli interdetti (abituale infermità di mente ex art. 414 c.c. – incapacità di agire).

QUANDO È NECESSARIO NOMINARE UN TUTORE?

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale (rappresentanza in tutti gli atti civili e nell’amministrazione del patrimonio) si apre automaticamente la TUTELA, in osservanza dei principi costituzionale (art. 30 Cost.) per cui nei casi d’incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti(quali, morte genitore, figlio non riconosciuto, genitori sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale, interdetti, minore straniero non accompagnato).

LA NOMINA   

Viene fatta con decreto dal Giudice Tutelare del Tribunale del circondario ove il minore ha la “sede principale degli interessi e degli affari” (residenza abituale/domicilio del Tutore che comunque, normalmente, viene scelto nello stesso luogo di residenza dell’incapace/minore) e da questo momento il Giudice Tutelare avrà il compito di sovraintendere, controllare e deliberare in ordine alla tutela medesima. Nel caso del Minore Straniero non Accompagnato (MSNA) ovviamente sarà investito della nomina del Tutore, il Giudice Tutelare del luogo della Comunità di accoglienza, ove viene collocato lo stesso quando giunge in Italia.

Il caso più frequente di nomina è comunque quello a seguito dell’apertura di un procedimento civile (ex art. 330 e ss. c.c. o ex art. 10 legge adozione n. 183/84) avanti il Tribunale per i Minorenni, ogni qualvolta i genitori, purtroppo, violano o trascurano i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusano dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli minori. A seconda della gravità di tali comportamenti il Tribunale può decidere di sospendere o dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In questi casi, alcuni Tribunali per i Minorenni, contestualmente al provvedimento che priva i genitori della loro responsabilità genitoriale, nominano un Tutore, altri inviano la richiesta al Giudice Tutelare territorialmente competente per la suddetta nomina.

LA SCELTA DEL TUTORE ex art. 348 c.c.

Oltre che nei casi già menzionati, in cui il Giudice Tutelare sceglie il Tutore fra i nominativi presenti in appositi elenchi formati, di norma, da Avvocati che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia.  Nelle altre evenienze in cui si deve designare un Tutore, ci si attiene normalmente alle indicazioni date dal genitore che aveva l’esercizio della responsabilità (es. anche per testamento) oppure, se gravi motivi impediscono tale nomina, ci si rivolge preferibilmente ad ascendenti, parenti prossimi, affini e congiunti, in ogni caso, si deve trattare di “PERSONE DI INECCEPIBILE CONDOTTA ED IDONEE AD EDUCARE ED ISTRUIRE IL MINORE”.

IL GIURAMENTO art. 349 c.c.

L’atto formale con cui un soggetto viene immesso nelle funzioni di Tutore è il “giuramento” avanti il Giudice Tutelare, con cui lo stesso assume l’impegno di agire con diligenza e fedeltà alla cura del soggetto incapace. Quando la nomina è fatta dal Giudice Tutelare, come nel caso dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), la data del giuramento è fissata quasi contestualmente e quindi i tempi sono relativamente stretti, quando invece la richiesta di nomina arriva dai Tribunali per i Minorenni può intercorrere anche più di un mese; in ogni caso, a mente dell’art. 361 c.c., ancora prima della nomina formale, possono essere sempre disposti dal Giudice Tutelare provvedimenti urgenti su richiesta di un parente prossimo o del Pubblico Ministero.

LA DISPENSA ex artt. 351- 352 c.c.

Ovviamente il Giudice Tutelare evita di nominare alcuni soggetti che sono dispensati per legge (351 C.C.), o su domanda nell’ipotesi di dispensa facoltativa (che va presentata prima del giuramento), così come quei congiunti o soggetti che comunque non riuscirebbero a svolgere adeguatamente la loro funzione per motivi particolari (ad esempio chi ha più di tre figli o chi svolge già la funzione di Tutore, ecc.).

LE FUNZIONI DEL TUTORE – art. 357 c.c. e ss.

Il Tutore è l’organo attivo della tutela e su di lui grava la responsabilità della gestione degli interessi del minore, è quindi naturale che vi sia un sistema di vigilanza e controllo sia del Giudice Tutelare, che del Tribunale stesso, poiché, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione (atti di mantenimento e conservazione del patrimonio) non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale, a seconda dell’atto da compiere, secondo uno specifico elenco previsto dagli artt. 374 e 375 c.c. Quanto sopra è fondamentale, tanto che l’art. 377 c.c. prevede l’annullabilità di tutti gli atti compiuti dal Tutore senza l’osservanza delle necessarie autorizzazioni.

Ciò premesso, costituitasi la Tutela dopo il giuramento, le prime attività concrete che questi dovrà porre in essere sono le seguenti:

  • se presenti, effettuare entro 30 giorni e salvo proroga del Giudice Tutelare, l’inventario dei beni (immobili, mobili, crediti, debiti nel rispetto del codice civile, inventario di aziende, ecc.) nei 10 giorni successivi alla nomina, chiedendo eventualmente l’ausilio dal Cancelliere del Tribunale qualora i cespiti del minore siano cospicui e di un esperto quando si debbano effettuare valutazioni di beni particolari. L’inventario si deposita poi nella cancelleria del Giudice Tutelare e, ovviamente, non è mai necessario nel caso di minori stranieri non accompagnati, poiché gli stessi arrivano nel territorio italiano privi di qualsivoglia bene.
  • verificare la residenza del minore che, anagraficamente, può rimanere quella presso la famiglia d’origine o, se necessario, dovrà modificarla e facendola coinciderà la sua residenza o il suo domicilio, con onere a suo carico di comunicazione a tutti gli Enti, alla scuola, all’anagrafe sanitaria, ecc. (es. INPS se il minore percepisce delle indennità). Un adempimento particolare da effettuare immediatamente, in caso di minore abbandonato alla nascita, è la verifica della costituzione dell’atto di nascita, cosa di cui normalmente si occupa la direzione sanitaria del nosocomio ove viene lasciato il neonato, ma che, in caso contrario o in denegata ipotesi di omissione, sarà a carico del Tutore;
  • occuparsi della cura della persona. Normalmente il minore si trova o presso una famiglia o presso una struttura e quindi sarà necessario predisporre ed inviare delle deleghe per l’ordinaria amministrazione (sottoscrizione dei consensi informati per visite mediche di routine, scelta del medico di base, delega a sottoscrivere tutto quanto si renda necessario per effettuare eventuali visite presso l’INPS per l’invalidità, delega per l’ordinario svolgimento dell’attività scolastica/sportiva, ecc.). Naturalmente, il Tutore dovrà conoscere personalmente il minore e, in considerazione anche dell’età dello stesso, dovrà anche essere il suo tramite per le eventuali richieste e comunicazioni che lo il ragazzo vorrà fare pervenire al Giudice, il quale, in ogni caso, ha il dovere di “ascoltarlo” anche a mezzo di suoi ausiliari specializzati;
  • rappresentare il minore in tutti gli atti civili (può ad esempio costituirsi parte civile in un processo penale e può sporgere querela con l’autorizzazione del Giudice Tutelare, come agire in giudizio per un risarcimento danni, previa nomina di un legale che deve necessariamente essere iscritto nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato) e, come già evidenziato, amministrarne i beni se vene sono. In quest’ultimo caso sarà tenuto ad effettuare un rendiconto annuale al Giudice Tutelare;
  • quanto ai minori stranieri non accompagnati, il tutore dovrà preliminarmente chiedere il permesso di soggiorno, l’iscrizione all’anagrafe sanitaria e la nomina del medico di base, l’iscrizione scuola, oppure introdurli nel mondo del lavoro iscrivendoli presso gli elenchi nei Centri per l’Impiego/Tirocinio Formativo Retribuito, ecc.

IL COMPENSO

L’ufficio di Tutore è doveroso e gratuito, ma la legge prevede un’equa indennità ex art. 379 c.c., che si sostanzia nelle perdite patrimoniali subite dal Tutore nell’occuparsi del patrimonio dell’incapace, oltre che nelle spese materiali sostenute.

RESPONSABILITA’ DEL TUTORE – art. 382 c.c.

Il tutore è responsabile verso l’incapace ed è tenuto al risarcimento del danno a lui cagionato in violazione dei propri doveri. Trattasi di responsabilità di tipo contrattuale, per cui sarà il Tutore a dover dimostrare che l’inadempimento degli obblighi relativi al suo ufficio derivano da causa a lui non imputabile.  Ovviamente tutto va commisurato alla discrezionalità dei suoi poteri, quindi maggiore è l’intervento del Giudice Tutelare o del Tribunale e minore è la sua responsabilità.

LA CESSAZIONE DELLA TUTELA

L’ufficio di Tutore decade automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, o, in casi particolari, per esonero o rimozione in caso di gravi inadempimenti (negligenza o abuso dei poteri o inetto nell’adempimento dei poteri o immeritevolezza anche per atti estranei alla Tutela).

Possono altresì sopravvenire dei motivi che spingano il Tutore stesso a chiedere di essere revocato per motivi strettamente personali e/o per sopravvenute incompatibilità, che saranno valutate dal Giudice che aveva effettuato la nomina e se motivazioni saranno ritenute fondate, lo stesso verrà sostituito con altro Tutore.

Quando la tutela si chiude prima del raggiungimento della maggiore età e si è in presenza di patrimoni, redite o indennità, il Tutore ha il dovere, ex art. 385 c.c., di depositare, entro 2 mesi e salvo proroga, il rendiconto finale al Giudice Tutelare, che viene approvato da quest’ultimo a mezzo decreto.

Avv. Manuela Caucci