NAUFRAGIO DEL BAYESIAN – CHI RISPONDE CIVILMENTE NEI CONFRONTI DEI PARENTI DELLE VITTIME?
Non sappiamo ancora se esistano delle responsabilità “umane” o se tutto sia dipeso dalle avverse condizioni meteo. Quel che è certo, invece, è che il 19 agosto 2024, il veliero Bayesian, battente bandiera britannica, di proprietà della società Revtom Ltd, è naufragato a mezzo miglio dalle coste di Porticello (Palermo), in Sicilia. A bordo, erano presenti ventidue persone, tra cui il magnate Mike Lynch, deceduto durante il naufragio assieme ad altri cinque passeggeri ed il cuoco di bordo.
Attualmente è indagato il comandante James Cutfield, con altri due componenti dell’equipaggio, per i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.
Al di là degli aspetti penali della vicenda, molti si domanderanno quali siano le conseguenze risarcitorie, segnatamente in capo alla figura dell’armatore, che è colui che assume in nome, nell’interesse e a rischio propri, l’esercizio del mezzo nautico e che, negli ordinamenti di diritto continentale (come quello italiano), può coincidere o meno con il proprietario dell’imbarcazione. Al contrario, nei sistemi di derivazione anglosassone, tale scissione non è ammessa, per cui la Revtom Ltd era contemporaneamente armatrice e proprietaria del veliero, tanto è vero che si parla semplicemente di owner.
La diversa normativa applicabile non si estrinseca solamente nella differente disciplina del proprietario/armatore, ma assume rilevanza anche con riguardo agli aspetti risarcitori, è infatti necessario tener presente che, sebbene il veliero Bayesian battesse bandiera britannica e fosse dunque sottoposto al regime amministrativo previsto nel Regno Unito, essendo naufragato in acque interne italiane sarà assoggettato alla normativa del nostro Paese.
In forza del Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, meglio noto come ‘Regolamento Roma II’, che indica i criteri di determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in ipotesi di conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale, riconoscendo quest’ultima in capo allo Stato nel cui territorio il danno si è verificato, sarà il Giudice italiano a decidere, applicando la legge italiana, in particolare il Codice della Navigazione, che, all’art. 274 co. 1, statuisce che “l’armatore risponde nei confronti dei terzi di tutti i fatti commessi dall’equipaggio, nonché delle obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda la nave e la spedizione”.
Chiaro che, laddove la difesa riuscisse a dimostrare un evento causato da fattori atmosferici totalmente imprevedibili, oppure la sussistenza di una colpa grave o del dolo dei danneggiati (ma nel caso di specie non sembra che si configurino queste condizioni), la società armatrice del Bayesian sarebbe esonerata dal risarcire i parenti delle vittime del naufragio.
Ciò considerato, in ogni caso, è evidente come l’onere probatorio posto dal legislatore in capo alla figura armatoriale è particolarmente gravoso e articolato, introducendo di fatto una sorta di responsabilità oggettiva, rispetto alla quale si è affermata da tempo immemore la prassi di tutelarsi con apposite polizze assicurative.
Da quel che è dato sapere, il Bayesian era assicurato con una polizza c.d. Protection and Indemnity, stipulata con la società British Marine del gruppo australiano Qbe, assicurazione che permette di coprire i danni per morte o lesioni dei marittimi e dei passeggeri, quindi, salvo il limite dei massimali, data la caratura delle vittime della tragedia, saranno proprio le compagnie assicurative a dover risarcire i parenti delle persone decedute, tenendo indenni o quasi la proprietà.
Avv. Paola Mazzocchi – Dott.ssa Alessia Lucesoli