info@msclex.it
071 969 7023 - 071 969 6969

Il tutore dei minori

Il tutore dei minori

IL VOLONTARIO TUTORE DEI MINORI

La parola Tutore deriva dal latino TUEOR che significa “proteggere garantire pren-dersi cura” e quindi, il compito di chi assume tale funzione è quello di proteggere e garantire quei soggetti incapaci che non sono in grado di far valere ed esercitare da so-li i propri diritti e soddisfare i propri interessi.
Le norme di riferimento generale sono quelle relative alla Tutela dei Minori (artt.343 e segg. C.C.) che per quanto compatibili si applicano anche alla tutela degli interdetti (abituale infermità di mente ex art. 414 c.c. – incapacità di agire).

QUANDO È NECESSARIO NOMINARE UN TUTORE?

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale (rappresentanza in tutti gli atti civili e nell’amministrazione del patrimonio) si apre automaticamente la TUTELA in osservanza dei principi costituzionale per cui “nei casi d’incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” art.30 Cost. : morte genitore – figlio non riconosciuto – genitori sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale – interdetti – minore straniero non accompagnato(MSNA).

LA NOMINA

Viene fatta con decreto dal Giudice Tutelare del Tribunale del circondario ove il minore ha la “sede principale degli interessi e degli affari” (residenza abitua-le/domicilio del Tutore che comunque, normalmente viene scelto nello stesso luogo di residenza dell’incapace/minore) e da questo momento il Giudice Tutelare avrà il compito di sovraintendere, controllare e deliberare in ordine alla tutela. Nel caso del Minore Straniero non Accompagnato (MSNA) ovviamente sarà investito della nomina del Tutore, il Giudice Tutelare del luogo della Comunità di accoglienza, ove viene collocato lo stesso, quando arriva in Italia.
Il caso più frequente di nomina è comunque quella che viene effettuata a seguito dell’apertura di un procedimento civile (ex art. 330 e segg. C.C. o ex art. 10 legge adozione 183/84) avanti il Tribunale per i Minorenni, ogni qualvolta i genitori, purtroppo, violano o trascurano i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusano dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli minori. A seconda della gravità di tali comportamenti il Tribunale, può decidere di sospendere o dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In questi casi, alcuni Tribunali per i Minorenni, contestualmente al provvedimento che priva i genitori della loro responsabilità genitoriale, nominano un Tutore, altri, inviano la richiesta al Giudice Tutelare territorialmente competente per la suddetta nomina.

SCELTA DEL TUTORE ex art. 348 C.C.

Oltre che nei casi già menzionati, in cui il Giudice Tutelare sceglie il Tutore fra i no-minativi presenti in appositi elenchi formati, di norma, da Avvocati che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia. Negli altri casi in cui si deve designare un Tu-tore, ci si attiene normalmente alle indicazioni date dal genitore che aveva l’esercizio della responsabilità (es. anche per testamento) o se gravi motivi impediscono tale no-mina, ci si rivolge preferibilmente ad ascendenti, parenti prossimi affini e congiunti, in ogni caso, devono essere “PERSONE DI INECCEPIBILE CONDOTTA IDONEE AD EDUCARE ED ISTRUIRE IL MINORE”.

GIURAMENTO art. 349 C.C.

L’atto formale con cui un soggetto viene immesso nelle funzioni di Tutore è il “giura-mento” avanti il Giudice Tutelare, con cui si assume l’impegno di agire con diligenza e fedeltà alla cura del soggetto incapace. Quando la nomina è fatta dal Giudice Tutela-re, come nel caso dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) la data del Giura-mento è fissata quasi contestualmente e quindi i tempi sono relativamente stretti altri-menti, invece quando la richiesta di nomina arriva dai Tribunali per i Minorenni può intercorrere anche più di un mese, in ogni caso, ex art. 361 C.C ancora prima della nomina formale, possono essere sempre disposti dal Giudice Tutelare provvedimenti urgenti su richiesta di un parente prossimo o del P.M.

DISPENSA ex art. 351 – 352 C.C.

Ovviamente il Giudice Tutelare evita di nominare alcuni soggetti che sono dispensati per legge (351 C.C.) o su domanda per la dispensa facoltativa, può evitare di nominare alcuni congiunti o soggetti che comunque non riuscirebbero a svolgere adeguatamente la loro funzione per motivi particolari. La richiesta di dispensa deve presentarsi prima del giuramento (casi particolari chi ha più di tre figli/ chi svolge già la funzione di Tutore ecc.).

FUNZIONI DEL TUTORE – 357 C.C. e segg.

Il Tutore è l’organo attivo della tutela e su di lui grava la responsabilità della gestione degli interessi del minore e quindi è naturale che vi sia un sistema di vigilanza e con-trollo sia del Giudice Tutelare, che del Tribunale stesso poiché, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione (atti di mantenimento e conservazione del patrimonio) non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale a seconda di quali atti si tratti secondo uno specifico elenco previsto da-gli artt. 374 e 375 C.C.. Quanto sopra è fondamentale, tanto che ex art. 377 C.C. è prevista l’annullabilità di tutti gli atti compiuti dal Tutore senza l’osservanza delle ne-cessarie autorizzazioni.
Ciò premesso, costituitasi la Tutela dopo il Giuramento, le prime attività concrete che il Tutore dovrà porre in essere sono:
– ex art. 362 C.C., se sono presenti, effettuare l’inventario dei beni (immobili – mobili – crediti – debiti nel rispetto del C.C. – inventario di aziende ecc.), nei 10 giorni successivi alla nomina ed ha 30 giorni di tempo, salvo proroga concessa dal GT. Si può chiedere l’ausilio dal Cancelliere del Tribunale qualora i beni del minore siano cospicui e di un esperto quando si devono effettuare valutazioni di beni particolari. L’inventario si deposita poi nella Cancelleria del Giudice Tutelare ed ovviamente non è mai necessario nel caso di MSNA, poiché gli stessi arrivano nel territorio italiano privi di qualsiasi bene.

– verificare la residenza del minore che, anagraficamente, può rimanere quella presso la famiglia d’origine o se necessario, dovrà modificarla e potrà coincide-rà con la residenza del Tutore e/o il domicilio di quest’ultimo, il quale si dovrà far carico di comunicare a tutti gli Enti la variazione, scuola, anagrafe sanitaria ecc. (es. INPS se il minore percepisce delle indennità particolari). Un adempi-mento particolare da effettuare immediatamente, in caso di minore abbandonato alla nascita, è la verifica della costituzione dell’atto di nascita, cosa di cui nor-malmente si occupa la direzione sanitaria del nosocomio ove viene lasciato il neonato, ma in caso contrario o in denegata ipotesi di omissione, sarà il Tutore a dover attivarsi immediatamente in tal senso;

– cura della persona: normalmente il minore si trova o presso una famiglia o pres-so una struttura e quindi sarà necessario predisporre ed inviare delle deleghe per l’ordinaria amministrazione (sottoscrizione dei consensi informati per determi-nate visite mediche di routine, scelta del medico di base ecc.- delega a sottoscri-vere tutto quanto si rende necessario per effettuare eventuali visite presso l’INPS per l’invalidità – delega per l’ordinario svolgimento dell’attività scola-stica/sportiva ecc.). Naturalmente, il Tutore dovrà conoscere personalmente il minore ed in considerazione anche dell’età dello stesso, dovrà anche essere il suo tramite per le eventuali richieste e comunicazioni che lo stesso vorrà fare pervenire al Giudice, il quale, in ogni caso, ha il dovere di “ascoltarlo” anche a mezzo di suoi ausiliari specializzati all’uopo;

Il Tutore inoltre rappresenta il minore in tutti gli atti civili (rappresentanza legale es. può costituirsi parte civile in un processo penale e può sporgere querela con l’autorizzazione del G.T. come agire in giudizio per un risarcimento danni es. inci-dente d’auto, nomina di un legale che deve necessariamente essere iscritto nelle li-ste del Patrocinio a Spese dello Stato) e come già evidenziato, ne amministra i beni se vene sono. In quest’ultimo caso sarà tenuto ad effettuare un rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
In particolare, per i MSNA le prime attività che di norma di svolgono sono: la richie-sta del permesso di soggiorno – l’iscrizione all’anagrafe sanitaria e la nomina del me-dico di base – a seconda dell’età o l’iscrizione scuola (problema dei vaccini – libretto delle giustificazioni – autorizzazione alle gite o alla partecipazione di attività partico-lari ecc.) o si cerca d’introdurli nel mondo del lavoro iscrivendoli immediatamente presso gli elenchi nei Centri per l’Impiego/Tirocinio Formativo Retribuito ecc..

In ogni caso, l’ufficio di Tutore è doveroso e gratuito ma la legge prevede un’equa indennità ex art. 379 C.C., che si sostanzia nelle perdite patrimoniali subite dal Tutore nell’occuparsi del patrimonio dell’incapace, oltre che le spese materiali sostenute. Per queste ultime, di fatto, sono a carico delle strutture che ospitano i minori, la quali poi ovviamente ricevono le rette dagli Enti pubblici preposti o dalle famiglie affidata-rie che accolgono i ragazzi, la quali, parimenti, percepiscono un piccolo contributo mensile.
Art.382 C.C. Responsabilità del Tutore – il tutore è responsabile verso l’incapace ed è tenuto al risarcimento del danno a lui cagionato in violazione dei propri doveri. Trattasi di responsabilità di tipo contrattuale, per cui sarà il Tutore a dove dimostrare che l’inadempimento degli obblighi relativi al suo ufficio derivano da causa a lui non imputabile. Ovviamente tutto va commisurato alla discrezionalità dei suoi poteri maggiore è l’intervento del G.T. o del Tribunale e minore è la sua responsabilità.

LA CESSAZIONE DELLA TUTELA

Ovviamente l’ufficio di Tutore decade automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, o in casi particolari per l’esonero del Tutore o la rimozione in caso di gravi inadempimenti (negligenza o abuso dei poteri o inetto nell’adempimento dei poteri o immeritevole anche per atti estranei alla Tutela).
Sempre in casi sempre molto particolari, possono sopravvenire dei motivi che spinga-no il Tutore stesso a chiedere di essere revocato per motivi strettamente personali e per sopravvenute incompatibilità, che saranno valutate dal Giudice che aveva effettuato la nomina e se motivazioni saranno ritenute fondate, lo stesso verrà sostituito con altro Tutore.
Quando la tutela si chiude prima del raggiungimento della maggiore età e si è in pre-senza di patrimoni, redite o indennità, il Tutore ha il dovere ex art. 385 C.C. di depositare al Giudice Tutelare il rendiconto finale, entro 2 mesi, salva proroga. Il conto finale viene approvato dal Giudice tramite decreto con lo scopo di consentire all’ex tutelato o al nuovo Tutore un controllo sull’attività svolta dal tutore.