Reati contro la persona
I delitti contro la persona– la cui disciplina è posta a tutela di diritti fondamentali quali la vita, l’incolumità personale, l’onore, la libertà personale e sessuale – sono disciplinati nel Titolo XII del Libro II del codice penale.
A seconda del bene tutelato per ciascuna fattispecie il codice individua tre categorie:
1) Delitti contro la vita e l’incolumità individuale che comprendono l’omicidio e le lesioni personali
2) Delitti contro l’onore che riguarda la tutela del decoro, della dignità e della reputazione
3) Delitti contro la libertà individuale intesa come libertà personale e morale e ricomprendono anche i reati contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti.
Dal complesso di tali norme emerge il concetto di “persona” tutelata dal diritto penale ovvero quelle attribuzioni che l’ordinamento riconosce all’individuo e che hanno come contenuto la pretesa all’inviolabilità dei propri diritti (alla vita , all’integrità fisica, all’onore, alla riservatezza ) oppure la libertà di compiere attività personali.
I reati originariamente previsti dal codice sono stati aumentati nel corso degli anni da numerose novelle volte a tutelare nuovi comportamenti criminosi; si ricordi ad esempio la legge 66/96 in tema di violenza sessuale (legge che ha introdotto gli artt. 609 bis e ss. del codice penale) oppure la Legge 269/98 sulla pedofilia (legge che ha introdotto gli artt. 600 bis e ss. del codice penale). Da ultimo si ricordi la legge 38/2009 che ha introdotto la fattispecie di reato di atti persecutori , c.d. stalking, disciplinato dall’art. 612 bis del codice penale.
Indice dei contenuti
I DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
Le principali figure criminose dei reati contro la persona comprendono quelle che privano la vittima di un bene primario, come la vita e l’incolumità individuale, intesa come integrità fisica e psichica.
Il Codice penale prevede e punisce i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, come l’omicidio (art. 575 c.p.), l’infanticidio (art. 578 c.p.), l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), le percosse(art. 581 c.p.), la lesione personale(art. 582 c.p.), l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), la morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), l’omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.).
OMICIDIO STRADALE
Il delitto di omicidio stradale, previsto e punito dall’art. 589 bis c.p., è stato collocato dal legislatore penale del 2016 nel libro II , Titolo XII, Capo I rubricato “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale” del vigente codice penale.
Prima della legge sull’omicidio stradale, questo tipo di fatto era perseguito col reato di omicidio colposo (pena da 6 mesi a 5 anni, art. 589 c.p.), che comunque prevedeva un’aggravante specifica per la violazione di norme stradali con pene aumentate da 2 a 7 anni, che potevano diventare da 3 a 10 anni se il colpevole fosse risultato in stato di ebbrezza grave o di alterazione da droga.
Dette pene però ben potevano ritenersi irrisorie rispetto ai gravi fatti compiuti e pertanto risultavano irrisorie rispetto ai gravi fatti di cronaca tanto da indurre il legislatore a separare nettamente le ipotesi di omicidio e lesioni stradali dalla disciplina generale del reato colposo.
La ratio dell’introduzione dell’omicidio colposo stradale è individuabile proprio nell’esigenza di una più intensa e penetrante tutela penale in un settore della vita di relazione particolarmente importante dal punto di vista socio – economico, caratterizzato da un alto livello di rischio per l’incolumità individuale.
In particolare, in caso di omicidio stradale il Codice prevede la reclusione da due a sette anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Se, però, il conducente cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico con valore superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena è della reclusione da otto a dodici anni.
Se il tasso alcolemico del conducente è compreso in un valore superiore a 0,8 grammi per litro, ma inferiore a 1,5 grammi per litro, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni, a meno che non si tratti di conducente che eserciti un’attività di trasporto di persone o cose, o di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, di autoveicoli con rimorchio, autoarticolati, autosnodati e autobus, ovvero mezzi di trasporto di persone con più di otto posti: in tal caso la pena prevista è quella della reclusione da otto a dodici anni.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni, nel caso in cui il conducente cagioni la morte di un uomo a seguito di alcuni comportamenti specificamente indicati dalla norma, quali: violazione dei limiti di velocità in centro urbano e su strade extraurbane, circolazione contromano o attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, soprasso in prossimità di attraversamento pedonale o linea continua, inversione di marcia in corrispondenza di incroci, curve o dossi.
Se, infine, il conducente che ha cagionato la morte di una persona è sprovvisto di patente di guida o quest’ultima è sospesa o revocata, ovvero il veicolo sia di proprietà dell’autore del fatto e sia sprovvisto di assicurazione, tutte le pene sopra indicate sono aumentate fino a un terzo.
L’art.589-ter c.p., inoltre, prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi nel caso in cui il conducente che abbia cagionato la morte di un uomo mentre era alla guida di un veicolo, si dia alla fuga.
Sempre nel titolo XII del libro secondo del Codice Penale sono contenuti i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), articolo, quest’ultimo, inserito dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 e che prevede aumenti di pena rispetto alle lesioni personali colpose, secondo una casistica simile a quella prevista per l’omicidio stradale.
L’art. 590-ter c.p. prevede, analogamente a quanto previsto per l’omicidio stradale, un aumento di pena per il conducente che abbia cagionato lesioni personali stradali e si dia poi alla fuga.
L’art. 590-quater, invece, stabilisce una prevalenza delle circostanze aggravanti previste per l’omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime su tutte le circostanze attenuanti che possano ricorrere nel caso di specie, a meno che l’autore del fatto sia un minore degli anni diciotto o ricorrano i casi di cui all’art. 114 c.p.
DELITTI CONTRO L’ONORE
Il capo secondo del titolo XII del libro 2° del codice penale è dedicato ai delitti contro l’onore che tutelano il bene del valore sociale della persona, ossia il decoro e la reputazione.
Da un punto di vista generale, l’onore, come possibile oggetto di tutela penale, trova il suo fondamento nell’art. 3 della Costituzione, che affermando la pari dignità sociale di tutti i cittadini mira appunto a vietare ai singoli l’espressione di giudizi di indegnità rivolti agli altri loro simili.
I due reati contro l’onore previsti dal legislatore sono l’ingiuria (art. 594 c.p., oggi depenalizzato con il D.L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016 ) e la diffamazione (art 595 c.p.).
La differenza tra i due reati consiste nella presenza o meno della persona offesa al momento in cui si commette il fatto. Si ha ingiuria quando l’offesa all’onore o al decoro è fatta alla presenza dell’offeso mentre risponde del reato di diffamazione chi comunicando con più persone , offende la reputazione di una persona non presente . La maggiore gravità del delitto di diffamazione rispetto a quello di ingiuria risiede nel fatto che l’offesa arrecata in assenza del soggetto passivo preclude ogni possibilità di difesa o ritorsione. Per entrambe le ipotesi di reato il presupposto è che la dichiarazione offensiva venga divulgata, in forma orale o scritta, in modo da risultare conosciuta a più persone. La pena prevista per il reato di diffamazione è la reclusione fino a un anno oppure una multa fino a 1032 euro.
Una disciplina specifica è prevista dall’art. 596/bis per il caso di diffamazione a mezzo stampa, che costituisce una forma aggravata del reato di diffamazione e viene punita più severamente dal nostro Codice penale: la pena prevista dal nostro legislatore in questa ipotesi è, infatti, la reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 euro.
Il Legislatore ha appositamente previsto tale ipotesi aggravata di diffamazione in virtù del fatto che tali strumenti (la stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità), per loro natura, essendo in grado di raggiungere un numero indefinito di persone aumentano la capacità lesiva dell’espressione diffamante, e perciò costituiscono condotte da punire con maggiore severità.
Tale disposizione si deve ritenere applicabile anche alle condotte diffamatorie poste in essere tramite l’utilizzo di bacheche “facebook” e/ o social network simili.
DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE
Alla tutela delle libertà individuali è dedicato il capo terzo del dodicesimo titolo del libro secondo del Codice Penale. Tale capo, a sua volta, si divide in cinque sezioni:
1) Sezione I (art. 600-604 c.p.) delitti contro la personalità individuale tutela il diritto di liberta individuale in senso stretto, in quanto prevede fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, che viene ridotto in stato di schiavitù fisica o psichica. Tale sezione è stata notevolmente ampliata dalla legge 3 agosto 1998 n. 269, contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù.
2) Sezione II (art. 605-609 decies) delitti contro la libertà personale tutela la libertà intesa come libertà di azione e di locomozione, in tutte le sue forme, prevedendo come reati gli atti che riducono o annullano tale libertà. Tale sezione ha subito notevoli innovazioni per effetto della legge 15-02-1996 n. 66 recante “Norme contro la violenza sessuale”.
3) Sezione III (artt. 610-613 ter c.p.) delitti contro la libertà morale tutela la libertà morale del soggetto , e cioè la libertà di autodeterminarsi . Essa comprende i reati che limitano la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto, fra i quali i principali sono la violenza privata, la minaccia, lo stalking e il revenge porn.
4) Sezione IV (art. 614 -615 quienquiesi) delitti contro l’inviolabilità del domicilio che tutela l’inviolabilità del domicilio garantita dall’art. 14 della Costituzione.
5) Sezione V (art. 616-623 bis ) delitti contro l’inviolabilità dei segreti che tutela il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione garantita dall’art. 15 della Costituzione.
Dall’insieme delle norme che la tutelano la libertà individuale può essere definita come la pretesa strettamente individuale all’assenza di limitazioni poste da terzi a talune specifiche manifestazione della sfera di autonomia del singolo. Ne deriva che l’oggetto principale della tutela penale delle norme in esame resta la persona.
SEZIONE I “DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE”
Fra i reati contro la libertà individuale, raggruppati nella sezione I denominata “Dei delitti contro la personalità individuale”, si annoverano la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), la pornografia virtuale (art. 600-quater), il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) e di impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), il traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.), l’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. “caporalato”, art. 603-bis c.p.). Tali norme si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi, lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia (art. 604 c.p.). Difatti il legislatore per rendere più efficace la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, ha introdotto una deroga al principio di territorialità dichiarando punibile secondo la legge italiana anche i fatti commessi all’estero da o a danno di un cittadino italiano.
SEZIONE I bis “DEI DELITTI CONTRO L’EGUAGLIANZA”
Il d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 ha introdotto l’art. 604 bis del codice penale rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” che ha ad oggetto condotte discriminatorie. Detto articolo si colloca nella neo sezione I bis dedicata ai delitti contro l’eguaglianza.
I reati previsti dall’art. 604 bis c.p. sono reati comuni di mera condotta che possono essere posti in essere da qualunque soggetto. Trattandosi di un reato di opinione, per tale deve essere inteso una fattispecie che incrimina la manifestazione, l’espressione di un certo contenuto di pensiero.
Nello specifico, per condotte discriminatorie s’intende ogni azione volta alla distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, colore, ascendenza o origine etnica, che ha lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.
SEZIONE II “DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ PERSONALE”
Fra i reati contro la libertà personale, invece, vanno menzionati il sequestro di persona (art. 605 c.p.), l’arresto illegale (art. 606 c.p.), l’indebita limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.), l’abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.), il reato di perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609 c.p.), la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), nelle sue varie forme aggravate (art. 609-ter c.p.), gli atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.), la corruzione di minorenne (art. 609-quinques c.p.), la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies .p.), l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
SEZIONE III “ DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ MORALE “
Sono posti a tutela della libertà morale, ovvero della libertà di autodeterminazione, i reati di violenza privata (art. 610 c.p.), di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.), di minaccia (art. 612 c.p.), di atti persecutori (c.d. “stalking”, art. 612-bisc.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. “revenge porn”, art. 612 ter c.p.).
I delitti contro la libertà morale ricomprendono anche lo stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.), la tortura (art. 613-bis c.p.) e l’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.). Le ultime due fattispecie sono state recentemente introdotte dalla legge 14 luglio 2017, n. 110.
STALKING
Lo “stalking” è entrato a far parte del nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11(convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”, espressione con cui si è tradotto il termine di origine anglosassone “to stalk” (letteralmente “fare la posta”), con il quale si vuol far riferimento alle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona
Lo “stalking” viene integrato dal comportamento di chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
È prevista la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, la pena è aumentata. La pena è altresì aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa, da proporre entro il termine di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.
REVENGE PORN
La legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il c.d Codice Rosso” ha introdotto l’articolo 612-terc.p. in materia di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, reato per il quale si è già affermata, quantomeno nei media, la definizione di revenge porn.
La collocazione sistematica dell’art. 612-ter all’interno del titolo XII, sezione III, dei delitti contro la libertà morale, suggerisce che il bene giuridico tutelato sia, in primis, la libertà di autodeterminazione dell’individuo. Tuttavia la fattispecie in esame è da considerarsi verosimilmente plurioffensiva, in quanto tutela altresì l’onore, il decoro, la reputazione e la privacy, nonché il c.d. “onore sessuale” della singola persona, attinente alla vita sessuale e alla reputazione di cui ella gode.
L’ espressione «revenge porn» associa la parola vendetta alla pornografia, comprendendo il moltiplicarsi di episodi di vendetta ai danni di vittime violate nella loro sfera intima, che vedono la propria immagine diffondersi in maniera «virale» senza averlo mai concesso o persino a loro insaputa.
Con tale espressione si intende infatti «la creazione consensuale di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia e la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri finalizzata a vendicarsi della rottura spesso burrascosa della relazione intima»(revenge porn in senso stretto). Tale espressione è utilizzata, nel linguaggio comune, anche per indicare ogni forma di diffusione non consensuale di immagini pornografiche o comunque aventi un contenuto sessuale (revenge porn in senso estensivo), a prescindere quindi dalla pregressa esistenza di una relazione sentimentale ovvero dalla finalità ritorsiva di colui che pubblica le immagini. Rientra nella nozione estensiva di revenge porn, ad esempio, la pubblicazione in rete delle immagini e dei video sessualmente espliciti di celebrità in conseguenza dell’hackeraggio dei loro account icloud».
L’autore del revenge porn è chi essendo in possesso dei contenuti sessualmente espliciti, li diffonde, pubblica o cede in modo indebito, vale a dire senza il consenso delle persone ritratte.
Il reato di revenge porn può non essere commesso da chi realizzato direttamente la foto o il video in questione, oppure li ha ricevuti da colui che è rappresentato, ma anche da terzi che ne hanno la disponibilità perché il contenuto è stato messo in circolazione.
La legge punisce la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, sottoponendo alla stessa pena sia chi ha diffuso il materiale perché lo aveva realizzato, (ad esempio il fidanzato che scatta alcune foto alla fidanzata e poi le pubblica), sia chi entrato in possesso dei contenuti, contribuisca alla loro diffusione.
In presenza di particolari ipotesi, la legge prevede un inasprimento della pena.
Secondo il codice penale, la pena è aumentata se la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti è commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Il revenge porn attuato dall’ex fidanzato/a o commesso attraverso social network, internet o smartphone rappresenta una forma aggravata del reato.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono stati commessi in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza.
SEZIONE IV DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA’ DEL DOMICILIO
La sezione IV del Capo III del titolo XII detta la disciplina penale dei delitti contro la inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 della Costituzione che così recita: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”
In questa sezione sono previsti i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), di violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 c.p.), di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
SEZIONE V DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA’ DEI SEGRETI
Le norme contenute nella sezione V del Capo III del libro II del codice penale tutelano il segreto. Il segreto è quella cosa intima che non si vuole rivelare a nessuno o che è a conoscenza di poche persone che non vogliono sia divulgata.
Il segreto così inteso può riguardare le cose più diverse . Si ha :
– SEGRETO DI STATO concernente oggetti, notizie, documenti, i quali non possono essere divulgati, in quanto relativi alla sicurezza dello Stato.
– SEGRETO BANCARIO riguarda l’obbligo imposto alle banche di non divulgare notizie relative alle operazioni compiute dai clienti.
– SEGRETO D’UFFICIO riguarda elementi non divulgabili da parte di chi , per ragioni del suo ufficio, ne sia a conoscenza.
– SEGRETO EPISTOLARE, TELEGRAFICO, TELEFONICO è quello relativo alle notizie contenute in lettera o messaggi telegrafici o telefonici.
– SEGRETO INDUSTRIALE O SCIENTIFICO è quello attinente alle scoperte scientifiche o a metodi di produzione , di fabbricazione che servono per raggiungere un certo risultato.
– SEGRETO PROFESSIONALE è quello dell’obbligo imposto a determinati professionisti (medici, avvocati, magistrati, impiegati di banca….) di non divulgare le notizie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni della loro professione;
– SEGRETO SACRAMENTALE è quello imposto al confessore relativamente alle cose di cui sia venuto a conoscenza durante la confessione .
Fra i delitti contro la inviolabilità dei segreti, infine, vanno considerati la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 c.p.), l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis c.p.), la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter c.p.), l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.), la rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.), la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619 c.p.), la rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 c.p.), la rivelazione del contenuto di documenti segreti(art. 621 c.p.), la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.) e la rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.).
L’art. 623-bis c.p. precisa che le disposizioni contenute nella sezione V, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.