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Reati informatici

Reati informatici

I REATI INFORMATICI sono quei reati commessi grazie all’aiuto delle tecnologie telematiche o informatiche.

Si distinguono in:

  • l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico(615 ter del Codice penale) si sostanzia nella condotta di colui che si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena prevista è quella della reclusione fino a tre anni. Esempio l’hacker che entra nel computer altrui o l’accesso al profilo Facebook del proprio ragazzo/a da parte del partner geloso/a;
  • la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici(615 quater del Codice penale) che punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza. O comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere lo scopo. La punizione prevista è la reclusione fino a un anno e la multa fino a 5.154 euro;
  • la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico(615 quinquies del codice penale) è il reato commesso da chi si procura, produce, riproduce, o semplicemente mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che hanno l’obiettivo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti oppure di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento. In questa categoria rientrano i malware qualsiasi programma informatico usato per disturbare le operazioni svolte da un utente on-line, spyware software che raccoglie informazioni riguardanti l’attività on-line dell’utente senza il consenso dello stesso, trojan un tipo particolare di malware, conosciuto anche come cavallo di troia;
  • l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater del Codice penale) sanziona chi, senza essere autorizzato, intercetta, impedisce, interrompe o rivela comunicazioni informatiche;
  • l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies del Codice penale) sanziona colui che installa apparecchiature dirette ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche;
  • la frode informatica, (640 ter del Codice penale) che consiste nell’alterare un sistema informatico allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto. La punizione prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 51 a 1.032 euro. I reati più diffusi che ricadono sotto questa categoria sono il phishing e la diffusione dei cosiddetti dialer, ossia dei programmi che una volta scaricati sul pc o sul telefono, interrompono la connessione all’operatore predefinito e si collegano a numeri con una tariffa speciale, in genere molto elevata, ad insaputa dell’utente.