PUBBLICAZIONE DI FOTO ON LINE: FACCIAMO IL PUNTO
Quando si vuole pubblicare un’immagine, il primo aspetto da considerare è legato all’autore della foto. Infatti, se si utilizzano immagini royalty free (ossia liberamente utilizzabili), queste potranno essere pubblicate senza alcun problema, al contrario, se le foto sono state realizzate da un fotografo professionista, per il loro impiego da parte di terzi è necessaria un’autorizzazione rilasciata dall’autore.
Pertanto, in questo caso, l’utilizzo è consentito (e quindi lecito) solo se l’autore (nonché proprietario) degli scatti ha rilasciato uno specifico consenso per l’utilizzo delle foto. Senza questa autorizzazione le immagini non possono essere adoperate.
Una volta chiarito questo aspetto, è giusto chiedersi se sia possibile pubblicare o diffondere foto che ritraggano altre persone.
Orbene, la condivisione di fotografie che ritraggano terze persone è consentita (e lecita) solo nel caso ci sia un’apposita autorizzazione alla pubblicazione della persona ritratta. Inoltre, il fatto che un soggetto abbia dato il proprio consenso alla foto significa solamente che acconsente allo scatto dell’immagine e, acconsentire allo scatto, partecipare alla foto, addirittura il mettersi in posa, non implica alcuna autorizzazione alla pubblicazione. Quindi, il soggetto ritratto deve dare il proprio consenso sia per la foto, che per la sua pubblicazione.
Il principio generale, come sopra esplicitato, vale, a maggior ragione, nel caso di minori. In questa circostanza il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (la firma di un solo genitore non è sufficiente). Quindi ogni altro soggetto, compreso il minore, non può fornire un consenso valido.
In merito alle conseguenze di una pubblicazione o diffusione di foto e/o video senza il relativo consenso dell’interessato si ricorda che l’art. 79, secondo comma, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), meglio noto come GDPR, dispone che ogni interessato ha diritto a proporre un ricorso al giudice nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento dei dati personali, qualora ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un trattamento illecito.
Le azioni nei confronti del titolare o del responsabile sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato Membro in cui essi hanno uno stabilimento. In alternativa, le azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui gli interessati risiedono abitualmente.
Con questa previsione di responsabilità solidale tra titolare e responsabile del trattamento, il legislatore europeo ha voluto garantire piena effettività alla tutela riconosciuta agli interessati e, allo stesso tempo, ha inteso imporre, sia al titolare l’onere di valutare con attenzione le competenze e le procedure organizzative del responsabile cui ha demandato le attività di trattamento, sia al responsabile quello di attenersi strettamente al contenuto della nomina e alle istruzioni ricevute.
A tal proposito poniamo che il caso che, Tizio (interessato) sia un dipendente dell’Alfa s.r.l. L’Alfa s.r.l. (titolare del trattamento), in occasione di una festa aziendale, chiede ai suoi dipendenti di poter scattare delle foto e pubblicarle sul sito della società. Tizio rilascia all’Alfa s.r.l. il consenso allo scatto e alla pubblicazione e, pertanto, le sue foto vengono pubblicate dalla Società Beta (responsabile del trattamento) sul sito internet della società Alfa. Successivamente Tizio scopre che le sue foto, e quelle dei suoi colleghi, sono state utilizzate dalla società Beta anche per altre campagne pubblicitarie di altre società. A questo punto, come già evidenziato, Tizio potrà rivalersi sia sul titolare che sul responsabile.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, è necessario predisporre un’autorizzazione più completa, chiara e precisa possibile, che contenga l’individuazione dell’autore della foto, l’autorizzazione specifica ad un soggetto di scattare o riprendere, le modalità di utilizzo, i canali di pubblicazione e diffusione con formule specifiche, individuando altresì il periodo di conservazione e procurandosi sempre la firma dell’interessato.
Avv. Giulia Annese