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Sharenting

Sharenting: quando condividere troppo può diventare un rischio per i minori

Nel mondo iperconnesso in cui viviamo, è diventato quasi naturale documentare e condividere ogni momento della propria vita, soprattutto quelli legati alla sfera familiare. Tra le tendenze più diffuse c’è lo sharenting, un termine nato dalla fusione delle parole inglesi share (condividere) e parenting (genitorialità), che indica la pratica dei genitori di pubblicare online foto, video e informazioni sui propri figli.

Se da un lato questa condivisione può sembrare innocua – un modo per raccontare la crescita dei propri bambini, celebrare traguardi o semplicemente condividere emozioni – dall’altro solleva interrogativi importanti sul piano della tutela giuridica del minore.

L’ordinamento italiano, in linea con le normative europee e internazionali, riconosce e protegge il diritto del minore alla riservatezza, alla dignità e all’immagine. La pubblicazione di contenuti che lo riguardano non può essere lasciata al caso o alla leggerezza del momento.

Secondo l’art. 10 del Codice Civile e l’art. 96 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), l’immagine di una persona, e a maggior ragione quella di un minore, non può essere divulgata senza un consenso valido. E qui entra in gioco anche il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che impone che tale consenso sia specifico, informato e inequivocabile.

Ma chi può prestare questo consenso? La risposta dipende dall’età del minore:

  • Fino ai 14 anni, è necessario il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione.
  • Dai 14 anni in su, anche il minore ha diritto a esprimere la propria volontà in merito al trattamento dei propri dati personali.

Tuttavia, anche quando il consenso è formalmente valido, non tutto è lecito. La pubblicazione di contenuti che possano risultare umilianti, ridicoli o che rivelino aspetti intimi e sensibili della vita del minore può comunque essere considerata illecita, perché lesiva della sua dignità e reputazione.

Il ruolo dei genitori e i limiti della responsabilità

Il Codice Civile, agli articoli 316 e seguenti, richiama i genitori al loro dovere fondamentale: agire sempre nel migliore interesse del figlio. Questo principio si estende anche alla sfera digitale. Proteggere la privacy e l’immagine online dei propri figli è parte integrante della responsabilità genitoriale.

Condividere contenuti inappropriati o troppo dettagliati sulla vita privata del minore può avere conseguenze serie, non solo nell’immediato, ma anche nel lungo termine. Un’immagine pubblicata oggi può riemergere tra anni, con effetti negativi sulla vita sociale, scolastica o lavorativa del ragazzo ormai cresciuto.

Per questo motivo, le decisioni che riguardano la pubblicazione di contenuti online dovrebbero essere prese di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, è possibile rivolgersi al giudice per la risoluzione del conflitto.

Le conseguenze legali dello sharenting

Quando la condivisione supera i limiti della liceità, possono scattare azioni legali. I genitori possono essere chiamati a rispondere civilmente per i danni causati ai figli da una condotta negligente. In casi particolarmente gravi, il Tribunale per i Minorenni può intervenire con provvedimenti a tutela del minore, arrivando anche a limitare o modificare la responsabilità genitoriale.

Inoltre, una volta raggiunta la maggiore età, il figlio potrà esercitare il proprio diritto all’oblio, chiedendo la rimozione dei contenuti pubblicati durante l’infanzia.

In conclusione, lo sharenting è una pratica ormai radicata nella nostra quotidianità digitale, ma non per questo priva di implicazioni giuridiche. I genitori, nel loro legittimo desiderio di condividere momenti di vita familiare, devono essere consapevoli dei diritti del minore e dei rischi connessi alla sovraesposizione online.

La tutela della privacy, della dignità e dell’identità digitale dei figli non è solo un dovere legale, ma anche un atto di responsabilità e rispetto verso il loro futuro.

Avv. Francesco Baleani