VIOLENZA OSTETRICA: COS’È E COME DIFENDERSI
- Cos’è la violenza ostetrica
Il termine violenza ostetrica viene utilizzato per definire la violazione dei diritti delle donne, in occasione del parto, per mano degli esercenti le professioni sanitarie.
Tale fenomeno ricomprende sia gli atti medici arbitrari che ledono la libertà delle partorienti di scegliere i tempi e le modalità dell’assistenza, che ogni altro atteggiamento irrispettoso e/o abusante tenuto dal personale medico, infermieristico, ostetrico e sociosanitario, nei confronti delle donne, durante il travaglio, il parto e nel corso dell’erogazione delle prestazioni sanitarie assistenziali erogate nel periodo immediatamente successivo alla nascita del bambino.
Le forme che la violenza ostetrica può assumere sono molteplici e vanno dalla violenza verbale (beffeggiamenti, commenti sarcastici, offese e rimproveri), a quella fisica generata dall’esecuzione di pratiche mediche in assenza di un’adeguata informazione della donna e/o del suo consenso (episiotomia, manovra di Kristeller, scollamento e rottura delle membrane), fino ad arrivare alle sofferenze procurate alle puerpere a seguito di condotte omissive del personale medico, come ad esempio la mancata somministrazione di anestetici e antidolorifici. Si tratta di un elenco che non ambisce ad essere esaustivo, ma si limita a portare esempi concreti diretti a generare una maggiore consapevolezza dei propri diritti nelle donne.
- Come si previene la violenza ostetrica
La prima forma di prevenzione è senz’altro rappresentata dall’informazione. Conoscere i propri diritti è già un primo passo per non permettere a terzi di violarli.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato una serie di raccomandazioni (Who Raccomandations – Making childbirth a positive experience) per stabilire gli standard globali di assistenza per la salute della gravida e la riduzione di procedure assistenziali non necessarie.
Le suddette linee guida includono, non solo gli aspetti clinici per un travaglio e un parto sicuro, ma anche elementi di assistenza che affrontano i bisogni psichici ed emozionali delle donne.
Si parla infatti di «woman-centred philosophy» che mette appunto al centro dell’assistenza la donna e i suoi diritti umani.
L’OMS, dunque, sancisce il diritto di tutte le donne ad avere un’esperienza di parto positiva, la quale può essere raggiunta attraverso:
- un modello di assistenza di qualità, che si focalizzi tanto sul neonato quanto sulla partoriente e che si ispiri sempre a principi di dignità e rispetto;
- una comunicazione operatore sanitario – paziente efficace che permetta alla partoriente di prendere scelte informate e consapevoli. La donna va infatti informata sulla durata del travaglio e del parto, oltre che sulla possibilità di insorgenza di rischi che richiedano monitoraggio e medicalizzazione. Alla donna deve essere sempre garantita la possibilità di mantenere uno stato di realizzazione e controllo nel prendere decisioni;
- un piano di gestione del dolore condiviso che consenta alla futura mamma di adottare strategie di sollievo dal dolore;
- la possibilità di movimento della partoriente durante il travaglio e di assumere posizioni libere durante il parto;
- il diritto della donna di scegliere un compagno di fiducia che possa fornirle supporto continuo durante tutto il travaglio;
- il rispetto della privacy e della riservatezza della partoriente.
- Come ci si tutela dalla violenza ostetrica
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste ancora una normativa ad hoc per la violenza ostetrica; tuttavia, è in ogni caso possibile far valere i propri diritti ricorrendo a strumenti civili e penali che approntati per risolvere fattispecie assimilabili alla violenza ostetrica.
Esaminando la possibile rilevanza penale della violenza ostetrica si può affermare che, in astratto, potrebbero essere integrati i delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.): i) le lesioni personali, in quanto il personale sanitario avrebbe cagionato alla donna una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente (per esempio: tagli chirurgici indesiderati e non necessari); ii) la violenza privata, in quanto il sanitario avrebbe costretto la partoriente, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (per esempio: obbligare la donna a restare in una data posizione, a insistere con le spinte per il parto naturale negandole l’accesso al taglio cesareo, a sopportare il dolore negandole l’accesso all’anestesia).
La rilevanza penale ai sensi del delitto di lesioni personali può sussistere in tutte le situazioni in cui il giudice riscontri nella partoriente una malattia, come, ad esempio, le alterazioni funzionali dell’organismo relative alla capacità riproduttiva della donna derivanti dai tagli chirurgici indesiderati e non necessari, potenzialmente invalidanti o gli effetti psico-patologici causati dal trauma di un parto violento.
Il reato di violenza privata potrebbe configurarsi nei casi in cui i sanitari usino forza fisica sul corpo della partoriente, magari per costringerla ad assumere e mantenere una certa posizione, oppure per spronarla a collaborare (schiaffi, bloccaggi, ecc.), oppure qualora venissero formulate da parte degli stessi più o meno velate minacce relative alla salute del nascituro, per convincere le partorienti a rispettare i comandi dell’équipe o a tollerare manovre e trattamenti.
Con riferimento all’aspetto civilistico occorre tenere presente che il nostro ordinamento giuridico prevede il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione di un diritto garantito. La violenza ostetrica può certamente violare diritti risarcibili, quali ad esempio il diritto alla salute psicofisica, quello alla libertà di autodeterminazione e quello alla riservatezza. Il riconoscimento del risarcimento non è certamente automatico, esso deve essere stabilito dall’Autorità Giudiziaria, la quale accerterà la sussistenza del danno e l’ammontare del risarcimento dovuto in relazione all’entità della sofferenza.
- Come ci si tutelerà dalla violenza ostetrica?
Nel 2016 è stato presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge intitolato: “Norme per la tutela dei diritti delle partorienti e del neonato e per la promozione del parto fisiologico” (cd. Proposta di legge Zaccagnini), la quale ha tra le sue finalità (art. 1) la tutela della salute materno-infantile e la promozione del parto naturale.
L’art. 3 della proposta individua le “pratiche di assistenza al parto lesive della dignità e dell’integrità psico-fisica della partoriente e del neonato”, alle quali verrebbe fatto “espresso divieto ricorrere, fatti salvi i casi di assoluta e documentata necessità medica”: a) episiotomia; b) uso della ventosa o del forcipe; c) rottura artificiale delle membrane; d) manovra di Kristeller manuale o strumentale: forte spinta sull’addome della donna per esercitare una pressione sul fondo uterino e accelerare l’uscita del bambino dal canale del parto; e) manovra di Valsalva: dare ordini alla donna su come e quando spingere durante il travaglio e il parto; f) induzione farmacologica del travaglio; g) ogni altra pratica lesiva dell’integrità psico-fisica della donna.
Gli artt. 5 e 6, prevedono una serie di divieti per il personale medico, ostetrico, infermieristico e socio-sanitario, relativi a: accelerare o rallentare il processo del parto; rivolgere alla donna espressioni umilianti o degradanti; esprimere commenti o apprezzamenti sconvenienti sul suo corpo; costringerla alla rasatura delle parti intime, all’uso di clisteri, alla somministrazione di farmaci, al monitoraggio elettronico fetale prolungato, ad adottare solamente la posizione supina; vietare alla partoriente di camminare, mangiare e bere.
L’art. 14, rubricato “Atti di violenza ostetrica” prevede invece una nuova fattispecie incriminatrice:
“1. Costituiscono atti di violenza ostetrica le azioni o le omissioni realizzate dal medico, dall’ostetrica o dal personale paramedico volte a espropriare la donna della sua autonomia e della sua dignità durante il parto. 2. In particolare sono atti di violenza ostetrica: a) negare un’assistenza appropriata in caso di emergenze ostetriche; b) obbligare la donna a partorire in posizione supina con le gambe sollevate; c) ostacolare o impedire il contatto precoce del neonato con la madre senza giustificazione medica; d) ostacolare o impedire il processo fisiologico del parto mediante l’uso di tecniche di accelerazione del parto senza il consenso espresso, libero, informato e consapevole della donna; e) praticare il taglio cesareo in assenza di indicazioni mediche e senza il consenso espresso, libero, informato e consapevole della donna; f) esporre il corpo della donna violando la sua dignità personale. 3. I responsabili di atti di violenza ostetrica sono puniti con la reclusione da due a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.” La proposta di legge è attualmente “ferma” all’esame della XII Commissione della Camera dei Deputati («Affari Sociali») e non pare destinata a un avanzamento nell’iter parlamentare, ma, anche in assenza di queste disposizioni di carattere penale, di certo si potrà adire il Giudice civile, anche alla luce delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Avv. Irene Pasquinelli